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Art. 9 Creazioni di diritti di partecipazione e aumento del loro valore nominale
1 Se la creazione o l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di azioni, buoni di partecipazione o quote sociali di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata svizzera è oggetto di notifica all’Ufficio cantonale del registro di commercio, la società è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di 30 giorni dalla scadenza del trimestre nel corso del quale sono stati emessi i diritti di partecipazione.18 2 Al rendiconto vanno allegati l’atto pubblico della creazione o dell’aumento del capitale, una copia firmata dello statuto o del processo verbale dell’assemblea generale relativo alla modificazione dello statuto, la deliberazione del consiglio d’amministrazione relativa all’aumento autorizzato del capitale, il programma d’emissione e, nei casi di conferimenti in natura, il contratto di conferimento, il bilancio di apertura e un’attestazione su modulo ufficiale del valore venale dei conferimenti nonché l’attestazione di verifica del revisore.19 3 …20 4 Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve inoltrare spontaneamente all’AFC, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC.21 5 …22 18Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). 20 Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 1998, con effetto dal 1° apr. 1998 (RU 1998 961). 21 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). 22Abrogato dal n. I dell’O del 28 ott. 1992, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228). |
