Ordinanza
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Art. 11 Aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario
(art. 14 cpv. 1 lett. a LTBC) 1 Gli aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario e la cura conservativa ammontano al massimo a 100 000 franchi annui. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati solo a musei o a istituzioni analoghe che:
4 Consiglio internazionale dei musei. 5 Disponibile presso l’UFC, Servizio trasferimento dei beni culturali, Hallwylstrasse 15, 3003Berna. |