Ordinanza
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Art. 12 Aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale
(art. 14 cpv. 1 lett. b LTBC) 1 Gli aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti sono concessi mediante un importo forfettario unico di 100 000 franchi al massimo per progetto. Tale importo può essere versato a rate. 2 In casi eccezionali, su richiesta del Dipartimento federale dell’interno il Consiglio federale può accordare un importo massimo di un milione di franchi. |