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Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)
del 13 aprile 2005 (Stato 1° luglio 2017)
Art. 13Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale
(art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC)
1 Gli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente sono concessi esclusivamente ad autorità statali e a organizzazioni internazionali.
2 Ammontano al massimo a 50 000 franchi.
3 Sono versati solo se lo Stato contraente fornisce una prestazione propria proporzionale alla sua capacità finanziaria.
4 Essi servono a coprire:
a.
le spese giudiziali, legali, assicurative, di restauro e di trasporto, a condizione che siano necessarie al rimpatrio del bene culturale e debbano essere realmente sostenute;
b.
in casi eccezionali, le indennità versate a terzi.