Ordinanza
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Art. 27
1 I beni culturali confiscati devono essere riportati nello Stato d’origine. 2 L’UFC decide sul rimpatrio. Può differire l’esecuzione del rimpatrio fino a quando quest’ultimo non rappresenti più un pericolo per il bene culturale. 3 Fino al momento del rimpatrio i beni culturali confiscati sono conservati al Museo nazionale svizzero o in un’altra istituzione adeguata. L’UFC decide in quale luogo debbano essere conservati. 4 I valori patrimoniali confiscati sono impiegati dall’UFC per:
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