Ordinanza
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Art. 3 Domanda di autorizzazione per l’esportazione temporanea
(art. 5 LTBC) 1 La domanda di autorizzazione per l’esportazione di un bene culturale iscritto nell’Elenco federale deve essere presentata al Servizio specializzato almeno 30 giorni prima della prevista esportazione dalla Svizzera. 2 La domanda deve indicare:
3 Alla domanda devono essere allegati:
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