Ordinanza
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Art. 5 Pretese di rimpatrio della Svizzera
(art. 6 LTBC) 1 Il Servizio specializzato è competente per far valere le pretese di rimpatrio conformemente all’articolo 6 LTBC. 2 Il Servizio specializzato avvia d’intesa con le autorità cantonali competenti le procedure volte a far valere le pretese di rimpatrio di beni culturali protetti dal diritto cantonale contro l’esportazione. |