Ordinanza
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Art. 7
1 L’istituzione che riceve in prestito beni culturali deve presentare al Servizio specializzato una richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione per uno o più beni culturali almeno tre mesi prima della prevista importazione in Svizzera. 2 La richiesta deve indicare:
3La richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale. Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere trasmesse in forma elettronica. Le stesse possono essere fornite anche in inglese. 4 Alla richiesta deve essere allegato un estratto del contratto di prestito con l’istituzione che dà in prestito il bene culturale. Nell’estratto deve essere specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o di una mostra itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale è restituito allo Stato contraente che l’ha dato in prestito. 5 Se le indicazioni contenute nella richiesta sono lacunose o se manca l’estratto del contratto di prestito, il Servizio specializzato accorda all’istituzione che riceve in prestito beni culturali un termine di 10 giorni per conformarsi. Il termine è accompagnato dall’avvertenza che in caso di mancata completazione delle indicazioni richieste entro il termine stabilito o di mancata presentazione dell’estratto del contratto di prestito la domanda sarà respinta senza essere pubblicata (art. 11 cpv. 2 LTBC). |