Ordinanza
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Art. 9 Competenza di concedere aiuti finanziari
(art. 14 LTBC) 1 In merito alle domande di aiuti finanziari per la custodia di beni culturali a titolo fiduciario e per la cura conservativa ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LTBC decide l’UFC. 2 In merito a domande di aiuti finanziari per progetti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTBC e per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC, l’UFC decide d’intesa con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione e della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri. |