Ordinanza
|
Art. 17 Disposizioni transitorie
I dati desunti dai seguenti sistemi d’informazione ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 200716 sul trattamento dei dati nell’AFD che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più operativi vengono distrutti, sempre che non vengano archiviati, non appena non sono più necessari o al più tardi cinque anni dopo il rilevamento:
16 [RU 2007 1715, 2008 583n. III 2, 2009 709art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III, 2012 3477 all. n. 3, 2013 3111all. n. II 2 3835, 2015 4917all. n. 1,2016 2667all. n. 2 4525 n. I 4] |