Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). 2 Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, possono impegnarsi mediante un accordo con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) a rispettare la presente ordinanza, l’ordinanza del 27 maggio 20203 sui ciber-rischi e l’ordinanza GEVER del 3 aprile 20194 nonché le direttive fondate sulle stesse:
3 Se motivi oggettivi lo giustificano e viene mantenuto un livello di sicurezza adeguato, l’accordo può vertere unicamente su una parte delle disposizioni di cui al capoverso 2. 4 Il settore TDT della CaF propone accordi tipo. 5 Esso consulta il Centro nazionale per la cibersicurezza in merito agli accordi e agli accordi tipo rilevanti per la cibersicurezza. |