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Ordinanza sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all’Amministrazione federale (Ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica, OTDI)
del 25 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 9Fornitori interni di prestazioni TIC
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale possono disporre al massimo di un fornitore interno di prestazioni TIC ciascuno.
2 Il Consiglio federale può autorizzare deroghe.