Ordinanza
|
Art. 9 Misure sovvenzionate
1 Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realizzate anticipatamente. 2 La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. 3 Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis). 4 Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L’UFT decide se una misura è da considerarsi realizzata anticipatamente.10 A tal fine, considera i tassi d’ammortamento di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 199511 sulla contabilità delle imprese concessionarie. 10 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835). 11 [RU 1996 458, 1999 1425. RU 2011 351art. 22]. Vedi ora l’O del 18 gennaio 2011 (RS 742.221). |