Ordinanza
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Art. 6 Spazi di sosta
1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli. 2 Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.10 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931). |
