Art. 8Certificato elettronico di fornitore di prestazioni
1 Il certificato elettronico di fornitore di prestazioni deve consentire l’autenticazione dell’identità della persona autorizzata ad accedere ai dati.
2 Per l’emissione del certificato elettronico di fornitore di prestazioni sono competenti i fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essi possono parimenti delegare tale compito a terzi.
3 I fornitori di prestazioni garantiscono che il certificato elettronico di fornitore di prestazioni sia rilasciato soltanto alle persone indicate nell’allegato che dispongono di una formazione riconosciuta conformemente alle disposizioni federali e cantonali.