Ordinanza
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Art. 19a Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2008 10
1 Gli assicuratori rilasciano la tessera d’assicurato entro il 1° gennaio 2010. 2 Essi sono tenuti a istituire la consultazione on line di cui all’articolo 15 entro il 1° gennaio 2010. 3 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati secondo l’articolo 15 capoverso 5 dal 1° gennaio 2010. 10 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6145). |