Ordinanza
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Art. 15 Consultazione on line
1 L’assicuratore ha l’obbligo di proporre una procedura di consultazione on line. Deve mettere le informazioni seguenti a disposizione del fornitore di prestazioni:
2 Per la consultazione on line, l’assicuratore può inoltre mettere a disposizione del fornitore di prestazioni le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2. 3 La consultazione on line può avvenire soltanto con il consenso dell’assicurato. 4 L’assicuratore istituisce la procedura di consultazione on line in modo che la consultazione sia possibile unicamente per mezzo del numero d’identificazione della tessera d’assicurato. 5 L’assicuratore e il fornitore di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati mediante misure tecniche adeguate. |