Ordinanza
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Art. 3 Dati stampati
1 L’assicuratore indica i dati seguenti sulla tessera d’assicurato:
2 I dati della tessera europea d’assicurazione malattia possono parimenti figurare sul retro della tessera d’assicurato. In tal caso il numero d’identificazione della tessera d’assicurato deve essere identico al numero d’identificazione della tessera europea d’assicurazione malattia. 3Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce i requisiti in materia di veste grafica. 5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 37 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). |