Ordinanza
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Art. 5 Numero AVS 6
1 Prima di rilasciare la tessera d’assicurato, l’assicuratore verifica il numero AVS presso il servizio competente e, se del caso, ne dispone l’attribuzione. 2 Adottale misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 153d della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti al fine di proteggere il numero AVS. 3 I fornitori di prestazioni annunciano all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS l’utilizzazione sistematica del numero AVS conformemente all’articolo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 19478 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Possono designare un servizio incaricato di procedere a un annuncio collettivo. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 37 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). |