Ordinanza
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Art. 19 Tassazione ed esazione della tassa degli assoggettati in congedo all’estero 32
1 La tassa è riscossa provvisoriamente prima del congedo per l’estero per l’anno dell’espatrio e i successivi anni d’esenzione. 2 La riscossione è effettuata in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa. Vanno posti a base dell’accertamento del reddito imponibile gli introiti presumibilmente ottenibili negli anni di assoggettamento determinanti. 3 Se i redditi presumibili non si possono stabilire, viene prelevata la tassa minima. 4 Se la tassa non può essere riscossa prima del congedo per l’estero, la tassazione è effettuata dopo il rientro in Svizzera in base a una dichiarazione speciale relativa alla tassa, fatto salvo l’articolo 38 LTEO. Vanno posti a base della tassazione gli introiti ottenuti negli anni di assoggettamento determinanti. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004. |