Ordinanza
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Art. 2 Esenzione dalla tassa per danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile 6
1 Si dà danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO) quando l’assoggettato all’obbligo militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o civile. 2 Chiunque è dispensato dal servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è esentato dalla tassa soltanto per la durata della dispensa. 6Nuova denominazione giusta l’appendice 3 n. 5 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |