Ordinanza
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Art. 23 Osservanza dei termini
1 Gli atti scritti vanno consegnati all’autorità o, per suo uso, alla Posta Svizzera33 o a una rappresentanza svizzera all’estero l’ultimo giorno del termine, al più tardi. 2 Se l’assoggettato si rivolge tempestivamente ad un’autorità incompetente, il termine si reputa osservato. 33 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004. |