Ordinanza
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Art. 28 Sopralluogo, verifica contabile, perizie
1 L’autorità di tassazione può verificare la contabilità dell’assoggettato e procedere a un sopralluogo; essa può, a tal fine, chiedere la collaborazione delle autorità fiscali. 2 L’assoggettato può e, a richiesta dell’autorità, deve essere presente al sopralluogo e alla verifica contabile e fornire le spiegazioni necessarie. 3 Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a e b LTEO) chiede l’esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell’autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.34 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259). |