Ordinanza
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Art. 33 Decisione di esenzione dalla tassa 38
1 L’assoggettato può chiedere in qualsiasi momento che venga verificato il suo diritto all’esonero dalla tassa con effetto sulle tassazioni non ancora passate in giudicato.39 2 L’indicazione dei rimedi giuridici nella decisione deve richiamare l’attenzione dell’assoggettato sul fatto che, conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LTEO, la decisione passata in giudicato rimane valida fintando che non sopravvengano fatti nuovi essenziali. 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). |