Ordinanza
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Art. 34 Legittimazione a proporre reclamo ed effetti del reclamo
1 Chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione è legittimato a depositare un reclamo presso l’autorità di tassazione. 2 Sono legittimati a proporre reclamo:
3 L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell’assoggettato.41 4 Il reclamo ha effetto sospensivo nei confronti di tutte le persone interessate dalla decisione.42 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259). |