Ordinanza
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Art. 40 Motivi di revisione
1 L’autorità di tassazione o l’autorità di ricorso procede alla revisione di una decisione passata in giudicato, d’ufficio o a domanda della persona interessata, se:
2 La revisione è esclusa se il richiedente adduce motivi che avrebbe già potuto far valere nel corso della procedura ordinaria, se avesse dato prova di tutta la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere da lui. 3 ...47 47 Abrogato dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5259). |