Ordinanza
|
Art. 41 Istanza di revisione
L’istanza di revisione, di cui all’articolo 40 capoverso 1, deve essere indirizzata per scritto all’autorità che ha preso la decisione, entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notifica della decisione. Essa deve indicare il motivo di revisione e comprovare che è stata presentata tempestivamente; per il rimanente si applica l’articolo 21 capoverso 1 ultimo periodo. Questi termini sono validi anche per le autorità delle tassa. |