Ordinanza
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Art. 43 Rettificazione degli errori di calcolo o di scrittura
1 Gli errori di calcolo o trascrizione nelle decisioni passate in giudicato possono, nei cinque anni successivi alla notifica, essere rettificati, a richiesta o d’ufficio, dall’autorità cui sono sfuggiti. 2 Contro la rettificazione o il rifiuto di procedervi si possono proporre gli stessi rimedi giuridici come contro le decisioni. |