Ordinanza
|
Art. 53 Attestazione e versamento della tassa 58
1 L’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della tassa è responsabile per l’attestazione relativa al pagamento della tassa nonché delle multe, degli emolumenti e delle spese dell’assoggettato.59 2 Le tasse incassate da un’autorità per conto dell’autorità di esazione sono trasmesse a quest’ultima senza indugio. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Questa mod. s’applica per la prima volta all’anno d’assoggettamento 2004. |