Ordinanza
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Art. 54a Sottoufficiali superiori e ufficiali del servizio di protezione civile 67
1 I sottoufficiali superiori e gli ufficiali del servizio di protezione civile ricevono il rimborso di una parte o della totalità della tassa d’esenzione per i giorni di servizio di protezione civile prestati dopo il termine dell’obbligo di assoggettamento. 2 Il libretto di servizio o i conteggi dell’indennità di perdita di guadagno sono considerati come attestato dei giorni di servizio prestati. 3 L’importo del rimborso dipende dal numero di giorni di servizio di protezione civile effettivamente prestati e computabili a partire dall’anno successivo alla fine dell’assoggettamento alla tassa fino al termine dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Nel calcolo del rimborso si tiene conto dei giorni di servizio di protezione civile prestati in eccesso durante gli 11 anni di assoggettamento alla tassa. 4 Il rimborso per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato ammonta alla duecentosettantacinquesima parte dell’importo complessivo delle tasse d’esenzione. 5 Le disposizioni relative al rimborso della tassa a chi ha prestato servizio militare o civile (art. 39 cpv. 3–5 LTEO e art. 54 cpv. 4 e 5 della presente ordinanza) si applicano per analogia alle persone che hanno prestato servizio di protezione civile che hanno diritto al rimborso secondo il capoverso 1. 6 Il rimborso è effettuato automaticamente sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale della protezione civile (PISA PCi). 67 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). |