Ordinanza
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Art. 55 Autorità penali
1 La decisione, passata in giudicato, che statuisce sull’obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa vincola le autorità penali. 2 La decisione penale amministrativa e il rinvio all’autorità incaricata del perseguimento penale sono differite sino a quando non vi sia una decisione passata in giudicato che statuisca sull’obbligo di assoggettamento e sulle basi di calcolo della tassa. 3 I Cantoni provvedono affinché vengano perseguite e giudicate anche le infrazioni commesse dagli assoggettati assenti dalla Svizzera ai quali non può essere intimata una citazione o non vi ottemperano. Se mancano prescrizioni in materia, si applicano per analogia gli articoli 32 e 148 della legge federale del 15 giugno 193468 sulla procedura penale. 68[CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 19741857all. n. 2, 1978 688art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465all. n. 7, 2000 505n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133all. n. 9, 2004 1633n. I 4, 2005 5685all. n. 19, 2006 1205all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora il Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0). |