Ordinanza
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Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica del 12 agosto 2020 71
1 Le modifiche del 12 agosto 2020 della presente ordinanza si applicano per la prima volta all’anno di assoggettamento 2021. 2 Il primo anno in cui sono computati i giorni di servizio prestati prima dell’assoggettamento alla tassa conformemente all’articolo 5a capoverso 2 è l’anno di reclutamento 2021. Sono esclusi riporti da anni precedenti. Agli assoggettati che nel 2018, nel 2019 e nel 2020 hanno assolto nello stesso anno sia il reclutamento sia l’istruzione di base e che hanno eventualmente prestato altri giorni di servizio di protezione civile sono computati tutti questi giorni di servizio. 3 L’articolo 5a capoverso 3 si applica per la prima volta al 2020. Sono esclusi riporti da anni precedenti. 4 Il rimborso proporzionale delle tasse d’esenzione secondo l’articolo 54a è concesso per la prima volta ai sottoufficiali superiori e agli ufficiali del servizio di protezione civile che nel 2021, nel corso del loro 41° anno d’età, sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile. 5 Il rimborso proporzionale è concesso a tutte le persone alle quali è stato prolungato il periodo di servizio secondo l’articolo 99 capoverso 3 LPPC72. 71 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 72 RS 520.1 |