Ordinanza
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Art. 5a Computo dei servizi di protezione civile 14
1 Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento per il quale è previsto il versamento del soldo secondo l’articolo 41 della legge federale del 20 dicembre 201915 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. 2 I giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell’inizio dell’assoggettamento alla tassa sono computati. 3 Se, conformemente al capoverso 1, è stata raggiunta una riduzione del cento per cento e rimangono altri giorni di servizio di protezione civile non ancora computati, tali giorni sono riportati all’anno successivo. 14 Introdotto dal n. I dell’O del 3 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3715). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 15 FF 2019 7237 |