Ordinanza
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Art. 8 Periodo di calcolo
1 Per gli assoggettati che nell’intero anno di assoggettamento devono pagare l’imposta federale diretta sul reddito complessivo, il periodo di calcolo della tassa18 corrisponde al periodo di calcolo dell’imposta federale. 2 Se non può essere applicato il capoverso 1, il reddito conseguito nell’anno di assoggettamento costituisce la base di calcolo della tassa.19 3...20 18Nuova denominazione giusta l’appendice 3 n. 5 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2685). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). 20 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3625). |