Ordinanza
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Art. 19 Superficie permanentemente inerbita
1 Per superficie permanentemente inerbita s’intende la superficie coperta di graminacee ed erbacee situata al di fuori delle superfici d’estivazione (art. 24). Essa esiste da oltre sei anni come prato permanente o pascolo permanente.46 2 Per prato permanente s’intende la superficie che viene falciata almeno una volta all’anno per la produzione di foraggio. 3 Per pascolo permanente s’intende la superficie destinata unicamente al pascolo. Le parti di pascolo ricoperte di cespugli o improduttive non sono computabili. Sono invece computabili le superfici di pascolo dei pascoli boschivi situati al di fuori della superficie d’estivazione. 4 Per pascoli boschivi si intendono i pascoli alberati di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 novembre 199247 sulle foreste. 5 I prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione fanno parte della superficie permanentemente inerbita se:
6 Le superfici che non vengono falciate ogni anno, ma che soddisfano le condizioni definite nel capoverso 5 per i prati da sfalcio nelle regioni d’estivazione, fanno a loro volta parte della superficie permanentemente inerbita purché siano effettivamente sfruttate e se:
7 Per superficie permanentemente inerbita s’intende anche una selva curata di castagni con una cotica erbosa fitta e con al massimo 50 alberi per ettaro.49 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). 47 RS 921.01 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). 49 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3315). |