Ordinanza
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Art. 22 Superficie con colture perenni
1 Per colture perenni s’intendono:
2 Per frutteti s’intendono le colture compatte con una densità di:
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). |