Ordinanza
|
Art. 11 Aziende detentrici di animali 25
1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione e nell’azienda d’estivazione o nell’azienda con pascoli comunitari.26 2 Un’azienda detentrice di animali comprende:
3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell’azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a. 4 Se in un’unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un’azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un’unica azienda. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2381). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). |