Ordinanza
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Art. 15 Colture speciali
1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.37 2 Le colture speciali occupano le superfici di cui all’articolo 14 lettere a, d ed e. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). |