Ordinanza
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Art. 23 Siepi, boschetti rivieraschi e campestri
1 Per siepi e boschetti rivieraschi s’intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 2 Per boschetti campestri s’intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali. 3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti:
2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso. |