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Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Art. 23Siepi, boschetti rivieraschi e campestri
1 Per siepi e boschetti rivieraschi s’intendono le strisce boschive in gran parte chiuse, generalmente aventi una larghezza di alcuni metri, composte prevalentemente di arbusti, cespugli e singoli alberi indigeni e adatti alle caratteristiche locali.
2 Per boschetti campestri s’intendono i gruppi di cespugli e alberi di forma compatta, indigeni e adatti alle caratteristiche locali.
3 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri non devono essere classificati dal Cantone come foresta oppure non devono superare contemporaneamente i tre valori massimi seguenti:
a.
superficie, incluso il margine erboso, al massimo 800 m2;
b.
larghezza, incluso il margine erboso, al massimo 12 m;
c.
età del popolamento, al massimo 20 anni.
2 Siepi e boschetti rivieraschi e campestri sono circondati da un margine erboso.