Ordinanza
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Art. 2766
1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell’allegato. 2 Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s’intendono gli animali delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. 3 Se necessario, l’Ufficio federale dell’agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell’escrezione di azoto e fosforo degli animali. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3901). |