Ordinanza
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Art. 29a Riconoscimento di forme di azienda (art. 6–9), comunità aziendali (art. 10) e comunità aziendali settoriali (art. 12) 70
1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0.20 USM, le aziende con pascoli comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.71 2 Su un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 199172 sul diritto fondiario rurale (LDFR) può essere riconosciuta una sola azienda. 3 La locazione o l’affitto di un locale di stabulazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2bis necessita del consenso del servizio competente secondo l’articolo 32.73 70 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4525). 73 Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). |