Ordinanza
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Art. 30 Procedura di riconoscimento 76
1 Le domande di riconoscimento vanno inoltrate al Cantone competente corredate dei necessari documenti. Il Cantone verifica se le condizioni di cui agli articoli 6–12 sono adempiute.77 2 La decisione di riconoscimento ha effetto dalla data di inoltro della domanda. Se per l’entrata in vigore del contratto che istituisce una comunità è stata convenuta una data posteriore, la decisione di riconoscimento ha effetto dalla data d’inizio del contratto. 3 ...78 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4873). 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). 78 Abrogato dal n. I dell’O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2493). |