Ordinanza
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Art. 10 Comunicazioni telefoniche e invii per telefax 3
1 Per ogni comunicazione telefonica può essere riscossa una tassa di 5 franchi. 2 Per l’invio di un atto via telefax può essere riscossa una tassa di 1 franco. Se l’atto comprende più di 5 pagine, la tassa è aumentata di 1 franco ogni 5 pagine supplementari. 3 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). |