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Ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(OTLEF)

del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 12 Consultazione di atti e informazioni

1 La tas­sa per la con­sul­ta­zio­ne di at­ti o per le in­for­ma­zio­ni con­cer­nen­ti il lo­ro con­te­nu­to è di 9 fran­chi. La con­sul­ta­zio­ne di ti­to­li di cre­di­to (art. 73 LEF) e le in­for­ma­zio­ni che li con­cer­no­no so­no esen­ti da tas­sa.

2 Se il tem­po im­pie­ga­to su­pe­ra la mezz’ora, la tas­sa è au­men­ta­ta di 40 fran­chi per ogni mezz’ora sup­ple­men­ta­re.

3 Se le in­for­ma­zio­ni so­no da­te per scrit­to, la tas­sa è au­men­ta­ta del­la tas­sa pre­vi­sta nell’ar­ti­co­lo 9.