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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 12Consultazione di atti e informazioni
1 La tassa per la consultazione di atti o per le informazioni concernenti il loro contenuto è di 9 franchi. La consultazione di titoli di credito (art. 73 LEF) e le informazioni che li concernono sono esenti da tassa.
2 Se il tempo impiegato supera la mezz’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.
3 Se le informazioni sono date per scritto, la tassa è aumentata della tassa prevista nell’articolo 9.