Ordinanza
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Art. 13 Spese in generale
1Le spese devono essere rimborsate. Sono considerate spese segnatamente le spese amministrative, le tasse postali e di telecomunicazione, gli onorari dei periti, le spese per l’intervento della polizia e le spese bancarie. Le spese supplementari occasionate da un invio contro rimborso sono a carico della parte che le ha causate.8 2 Se la notificazione è eseguita dall’ufficio, è dovuto solo l’ammontare delle tasse postali così risparmiate. 3 Non devono essere rimborsate:
4 Se la notificazione di un precetto esecutivo, di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento è affidata a un servizio di recapito speciale della Posta Svizzera, le spese che superano il prezzo di un invio per raccomandata possono essere addebitate alla parte che le ha causate, purché in precedenza sia stato fatto almeno un tentativo infruttuoso di notificare l’atto.12 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 9 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779). 10 Abrogata dal n. I dell’O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 11 Introdotta dal n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile1 (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). 12 Introdotto dal n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053). |