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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 14Indennità di trasferta, rimborso delle spese
1 L’indennità di trasferta, comprese le spese di trasporto, è di 2 franchi per chilometro percorso all’andata e al ritorno.
2 L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese accessorie è stabilita in base all’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200113 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).14
3 In casi speciali, se l’ubicazione discosta di una località provoca una perdita di tempo o spese che rendono manifestamente insufficiente l’indennità prevista ai capoversi 1 e 2, l’autorità di vigilanza può aumentarne adeguatamente l’importo.
14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).