Ordinanza
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Art. 15 Pluralità di operazioni
1 Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l’indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni. 2 Se le operazioni sono compiute in luoghi diversi, l’indennità è ripartita fra le diverse operazioni proporzionalmente alla distanza. |