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Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
del 23 settembre 1996 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 15Pluralità di operazioni
1 Se occorrono parecchie operazioni, esse devono essere compiute, nel limite del possibile, congiuntamente; l’indennità di trasferta è ripartita in parti uguali fra le diverse operazioni.
2 Se le operazioni sono compiute in luoghi diversi, l’indennità è ripartita fra le diverse operazioni proporzionalmente alla distanza.