Ordinanza
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Art. 15a Tasse nel gruppo e-LEF 1516
1Se la domanda d’esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata in un gruppo di utenti chiuso secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 201017 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (gruppo e-LEF), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall’ufficio di esecuzione interessato le seguenti tasse:
2 Se un Cantone utilizza un’applicazione centrale per tutti gli uffici di esecuzione e le tasse secondo il capoverso 1 possono essere addebitate mediante un’unica fattura, queste sono calcolate tenendo conto della somma di tutte le domande presentate a tutti gli uffici di esecuzione. 3 Se la fatturazione richiede un onere straordinario, la tassa ammonta a 40 franchi. Se il tempo impiegato supera la mezz’ora, la tassa è aumentata di 40 franchi per ogni mezz’ora supplementare.19 4 La riscossione di tali tasse compete all’UFG o a un servizio da esso incaricato.20 5 ...21 15 Introdotto dal n. II 5 dell’O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile (RU 2010 3053). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2016, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 275). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 17 RS 272.1 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). 21 Abrogato dal n. I dell’O del 28 apr. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 259). |